LEGGE REGIONALE N. 25 DEL
6-07-2001
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Indice:
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Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato; |
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ARTICOLO 4
(Regolamento di attuazione) 1. Con successivo regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono fissate le modalità ed i criteri per accedere ai contributi. 2. Il regolamento dovrà contenere: 1.modalità e contenuti della domanda di contributo da presentare alla FIRA e relativi allegati da presentare a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di intervento; 2. schema tipo di convenzione tra FIRA e Istituti di Credito; 3. criteri e modalità per la verifica delle domande e per l’erogazione dei contributi con attenzione per interventi rivolti alle problematiche inerenti la salvaguardia sismica, il risparmio energetico, il superamento delle barriere architettoniche, l’adesione al codice concordato elaborato dall’ENEA; 4. la priorità della localizzazione degli interventi, privilegiando quelli ricadenti nei Comuni dichiarati sismici, così come individuato nell’allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e aggiornato con successive modificazioni ed integrazioni, nonché in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 5. verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese che realizzeranno o che hanno realizzato l'opera; 6. modalità di trasferimento delle agevolazioni all'acquirente qualora il beneficiario originario sia impresa di costruzione; 7.modalità di verifica e controllo delle opere realizzate e del consuntivo dei costi; 8. indicazione del prezzario di riferimento. |
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